DIOCESI DI TRIESTE
Lettera del Vescovo
Nuovi orientamenti pastorali circa il Covid-19
Carissimi fratelli nel sacerdozio,
vengo a voi per fornirvi ulteriori indicazioni che sono utili per contrastare la pandemia in corso, che purtroppo non accenna a finire e proprio in questi giorni il numero dei contagi continua a salire anche nel nostro territorio diocesano. Si tratta senza dubbio di una grande prova per tutti: malati e sofferenti, medici e operatori sanitari, anziani e minori, poveri, famiglie. E anche per noi sacerdoti che, nonostante tutto, siamo chiamati ad essere sempre prossimi al Popolo di Dio; per i catechisti, gli educatori e gli operatori pastorali. Consci di questa situazione, raccomando a tutti prudenza, senso di responsabilità e rispetto delle indicazioni fornite. Nello specifico, mi premuro a parteciparvi alcune direttive che sono state date con lettera del 10 c.m. dalla Segreteria Generale della CEI circa gli aggiornamenti normativi introdotti dagli ultimi tre decreti legge (DL 24 dicembre 2021, n. 221; DL 30 dicembre 2021, n. 229; DL 7 gennaio 2022, n.1). Questi i punti più significativi.
a) Celebrazioni liturgiche. Non è richiesto il Green Pass, ma si continua a osservare quanto previsto dal Protocollo CEI-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico: mascherine, distanziamento tra i banchi, niente scambio della pace con la stretta di mano, acquasantiere vuote... Occorre rispettare accuratamente quanto previsto, in particolar modo: siano tenute scrupolosamente le distanze prescritte; sia messo a disposizione il gel igienizzante; siano igienizzate tutte le superfici (panche, sedie, maniglie…) dopo ogni celebrazione. Circa le mascherine, il Protocollo non specifica la tipologia, se chirurgica o FFP2; certamente quest’ultima ha un elevato potere filtrante e viene raccomandata, come peraltro le autorità stanno ribadendo in questi giorni.
b) Catechismo. Le disposizioni circa il tracciamento scolastico prevedono, in alcuni casi, la “sorveglianza con testing”: a seguito di contatto stretto in ambito scolastico, studenti e docenti non vengono posti immediatamente in quarantena ma devono sottoporsi a tampone il prima possibile e nuovamente cinque giorni dopo. Le indicazioni del Ministero della Salute sconsigliano la partecipazione ad attività extrascolastiche durante tale periodo, tra il primo e il secondo tampone. Pertanto, chi è sottoposto a “sorveglianza con testing” non potrà partecipare al catechismo, pur risultando negativo al primo test, fino all’esito negativo del secondo test da effettuarsi cinque giorni dopo il primo. Per gli operatori (catechisti, animatori ed educatori…) è vivamente raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2. Anche ai partecipanti alla catechesi tale tipologia di mascherina sia raccomandata. Può essere opportuno che le parrocchie dispongano di alcune mascherine FFP2 di scorta da far utilizzare a chi ne fosse sprovvisto o l’abbia rotta, sporca o eccessivamente usurata.
c) Mascherine FFP2. L’uso di mascherine FFP2 è obbligatorio per Legge per alcune situazioni. Si consiglia l’utilizzo anche per tutte le attività organizzate da enti ecclesiastici.
d) Obbligo vaccinale per gli over 50. Ricordiamo che, a partire dal giorno 8 gennaio 2022, è stato introdotto l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni. La vaccinazione può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore. Dal 1° febbraio 2022 saranno in vigore le sanzioni pecuniarie per coloro che non vi adempiono e dal 15 febbraio 2022 sarà necessario il Green Pass rafforzato (cfr allegato) per l’accesso ai luoghi di lavoro per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età.
e) Obbligo vaccinale per il personale universitario. Dal 1° febbraio 2022 è stato introdotto l’obbligo vaccinale per tutto il personale universitario, senza limiti di età. Ne consegue che il personale delle Facoltà Teologiche e degli Istituti di Scienze Religiose nonché i docenti dei corsi curriculari nei Seminari sono tenuti a possedere il Green Pass rafforzato a partire dal 1° febbraio 2022. Le modalità di controllo sono le stesse fino ad ora attuate per il Green Pass base.
Colgo l’occasione per augurare ogni bene e per assicurare la mia preghiera e benedizione.
✠ Giampaolo Crepaldi
Arcivescovo – Vescovo di Trieste
Trieste, 12 gennaio 2022
ALLEGATO
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI GREEN PASS:
I Decreti hanno ampliato il novero delle attività per cui è richiesto il Green Pass, che ora ha tre tipologie:
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Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (ultima dose ricevuta da almeno 9 mesi. Dal 1° febbraio 2022 tale termine è di 6 mesi), guarigione (da non oltre 6 mesi), test antigenico rapido (da non oltre 48 ore) o molecolare (da non oltre 72 ore) con risultato negativo.
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Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione (con le scadenze già dettagliate). Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
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Green pass booster: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2. Tale tipologia è attualmente richiesta solo per l’accesso alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).
ALTRE ATTIVITÀ PER CUI È RICHIESTO IL GREEN PASS:
Dal 10 gennaio 2022, il Green Pass rafforzato sarà necessario per accedere anche alle seguenti attività:
• ristorazione (bar, ristoranti…) anche all’aperto. Al momento il Green Pass rafforzato è necessario per il servizio al tavolo al chiuso e per la consumazione al banco;
• alberghi e strutture ricettive;
• utilizzo di ogni tipo di mezzo di trasporto pubblico e pullman a noleggio con conducente;
• feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (ad esempio, banchetto di nozze feste di Battesimo, eventi normalmente ospitati da strutture specializzate);
• sagre e fiere;
• convegni e congressi;
• impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
• musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
• eventi e competizioni sportive;
• centri culturali, centri sociali e ricreativi, per attività al chiuso e all’aperto. Sono esplicitamente esclusi dall’obbligo di possedere la certificazione verde i partecipanti ai centri educativi per l’infanzia. Questo implica la necessità, dal 10 gennaio 2022, del Green Pass rafforzato per qualsiasi attività culturale, sociale e ricreativa che coinvolga pure adulti, anche qualora si svolgano in ambienti parrocchiali. Non è previsto il Green Pass per attività che coinvolgano solo minori come, ad esempio, una sorta di “oratorio estivo”;
• piscine, centri natatori, palestre, pratica di sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, al chiuso e all’aperto nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
• parchi tematici e di divertimento.
Dal 20 gennaio 2022 il Green Pass base è obbligatorio per i sevizi alla persona. Dal 1° febbraio 2022 il Green Pass base è obbligatorio per tutti gli esercizi commerciali. Sono escluse le tipologie che saranno individuate da un Decreto del Presidente del Consiglio.