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Precisazione CEI sul DPCM del 13 ottobre

Precisazione CEI sul DPCM del 13 ottobre

 


Carissimi,
per rispondere ad alcune richieste di chiarimento che mi sono pervenute connesse al DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, vi propongo il testo del Direttore dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI, Vincenzo Corrado, che offre un’interpretazione autorevole e illuminante.
Colgo l’occasione per assicurare la mia preghiera e benedizione.
+ Giampaolo Crepaldi
 
Precisazione CEI sul DPCM del 13 ottobre
“Il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19 lascia invariato quanto previsto nel Protocollo del 7 maggio circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo. Esso rimane altresì integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, già trasmesse nel corso dell’estate. Tra queste, a titolo esemplificativo: guanti non obbligatori per il ministro della Comunione che però deve igienizzarsi accuratamente le mani; celebrazione delle Cresime assicurando il rispetto delle indicazioni sanitarie (in questa fase l’unzione può essere fatta usando un batuffolo di cotone o una salvietta per ogni cresimando), la stessa attenzione vale per le unzioni battesimali e per il sacramento dell’Unzione dei malati; reintroduzione dei cori e cantori, i cui componenti dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti (tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. L’eventuale interazione tra cantori e fedeli deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento di almeno 2 metri); durante la celebrazione del matrimonio gli sposi possono non indossare la mascherina; durante lo svolgimento delle funzioni religiose, non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti, parenti con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi dove svolgono vita sociale in comune. Nelle settimane in cui le Diocesi riprendono le attività pastorali, la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana assicura un’interlocuzione costante con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Interni e il Comitato tecnico-scientifico, per monitorare il quadro epidemiologico e l’evoluzione della pandemia”.

 

> DPCM 13 ottobre 2020